Modifiche alla 157 per blindare i calendari

Modifiche alla 157 per blindare i calendari

 

 

Modifiche alla 157 per blindare i calendari – Sta per essere demolito l’asse ISPRA – TAR sostenuto dalle associazioni animal-ambintaliste. Questo  grazie alla discussione iniziata al Senato dove si stanno prendendo in esame alcuni emendamenti di modifica alla legge nazionale sulla fauna selvatica e caccia  Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 854 (senato.it) 

Modifiche alla 157 per blindare i calendari

In particolare vi segnaliamo questi 2 emendamenti simili ( 11.0.27 e 11.0.28  più sotto) il primo di Fratelli d’Italia e il secondo della Lega – che se approvati potrebbero dare alle Regioni più potere evitando i ricorsi giudiziari ai quali siamo da tempo abituati, in quanto andrebbe a scomparire il famoso “parere ISPRA” che nel corso degli anni, se pur non vincolante, ha condizionato i calendari regionali e le stagioni di caccia in tutta Italia.  il comma 1 dell’articolo 18  LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 – Normattiva   , che è quello  in cui si definiscono le date d’apertura e chiusura per ogni specie, è definito non più «modificabile», ma «da rispettare»; e salta il riferimento mirato all’arco temporale massimo quello che in caso di preapertura stabilisce a dover anticipare la chiusura della caccia per un periodo uguale.

In questa fase della discussione politica la maggioranza intende  modificare la procedura della discussione dei ricorsi nel caso d’impugnazione con richiesta di sospensiva al TAR regionale, facendo in mondo che vi sia la possibilità di ascoltare tutte le parti in causa in eguale forma, quindi con un contraddittorio vero. Alta questione che nel caso  si rilevino errori e violazioni di fondatezza e «pregiudizio grave e irreparabile» che venga fissata la discussione di merito alla prima udienza disponibile una volta che siano trascorsi trenta giorni. I termini restano gli stessi nel caso il Tar si debba pronunciare su un ricorso cautelare che, ribaltando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto in appello. Oggi le discussione nel merito vengono rimandate anche di sei/otto mesi e questo è davvero penalizzante.

 

Modifiche alla 157

11.0.27

De CarloNoccoPoglieseSigismondi

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All’articolo 18 della legge11 febbraio 1992, n. 157.  sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: “Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-bis, l’esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati”;

          b) al comma 2, le parole: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l’indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero e stagionale, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della”;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          “4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”».

 

11.0.28

BizzottoCantalamessaMinasiPotentiGermanà

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          All’articolo 18 della legge11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: “Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto del divieto di cui al comma 1-bis, l’esercizio venatorio è consentito per le seguenti specie e nei periodi sottoindicati”;

          b) al comma 2, le parole: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni, entro il 15 giugno, pubblicano il calendario venatorio nel rispetto del comma 1 e con l’indicazione, per ciascuna specie di fauna selvatica cacciabile, del numero massimo di capi, giornaliero, di cui è consentito il prelievo. Con il calendario venatorio, le regioni possono modificare le specie cacciabili e i periodi di caccia, stabiliti al comma 1, a condizione della”;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          “In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.“».

 

11.0.29

De CarloNoccoSigismondiPogliese

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1.All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          “1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso, all’interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.

          1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

          a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar;

          b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

          c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

          1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all’interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall’attività di tiro.”».

 

C&D

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