Regione Lombardia: “grillini” sul piede di guerra contro caccia e richiami. Ecco cosa vogliono ….

Il gruppo dei “grillini” vuole premere il “grillettocontro la caccia e contro l’utilizzo e la cattura dei richiami vivi. In Regione Lombardia pronta una valanga di emendamenti che se dovessero passare sarebbe la fine dell’attività venatoria. Per fortuna la maggioranza è ben decisa a fare quadrato sull’argomento e la minaccia non dovrebbe trovare conferme. In tempi non sospetti non si sarebbe utilizzato il “condizionale” per affermare questo, ma sappiamo che a volte sono proprio gli amici a voltarci le spalle. Quello che semmai non suona bene è il fatto che nessuna associazione venatoria abbia fatto qualcosa, richiesto chiarimenti, promosso incontri su questo delicato argomento. Che diano per scontato che quello dei “grillini” sia un grande flop ?? Speriamo sia così, comunque presto lo vedremo in aula. Qui sotto riportiamo alcuni punti sui quali saranno posti gli emendamenti del M5Stelle in Regione Lombardia.

Art. 15. –   157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1992, n.
 157,
sono apportate le seguenti modificazioni: –
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.
a) all’articolo
4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l’allevamento e l’utilizzo
degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
b) all’articolo
4, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo
5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono
soppresse;
d) all’articolo
5, il comma 2 è abrogato;
e) all’articolo
5, comma 6, le parole: «con l’uso dei richiami vivi» sono
soppresse;
f) all’articolo
5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
g) all’articolo
21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
h) all’articolo
21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati
per le ali» sono soppresse;
i) all’articolo
21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami
vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono
soppresse;
l) all’articolo
28, comma 2, secondo periodo, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono
soppresse;
m) all’articolo
31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero» sono soppresse.
*15. 101. Gagnarli,
Massimiliano Bernini, L’Abbate, Gallinella, Lupo, Parentela, Benedetti, De
Lorenzis, Catania.
Sostituirlo
con il seguente:

Art. 15. –   157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1992, n.
 157,
sono apportate le seguenti modificazioni: –
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.
a) all’articolo
4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «La cattura, l’allevamento e l’utilizzo
degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
b) all’articolo
4, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo
5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono
soppresse;
d) all’articolo
5, il comma 2 è abrogato;
e) all’articolo
5, comma 6, le parole: «con l’uso dei richiami vivi» sono
soppresse;
f) all’articolo
5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
g) all’articolo
21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
h) all’articolo
21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati
per le ali» sono soppresse;
i) all’articolo
21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami
vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono
soppresse;
l) all’articolo
28, comma 2, secondo periodo, le parole: «e dei richiami vivi autorizzati» sono
soppresse;
m) all’articolo
31, comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non
autorizzati, ovvero» sono soppresse.
* 15. 103. Catanoso.
Sostituirlo
con il seguente:

Art. 15. –   157,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1992, n.
 157,
sono apportate le seguenti modificazioni: –
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.
a) all’articolo
4, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «istituto nazionale per la fauna
selvatica» sono aggiunte le seguenti «o dagli istituti riconosciuti a livello
regionale, internazionale o da province autonome»;
b) all’articolo
4, comma 3, secondo periodo:
1) dopo le parole «istituto nazionale per la fauna
selvatica» sono aggiunte le seguenti «o degli istituti riconosciuti a livello
regionale, internazionale o da province autonome, »;
2) le parole: «il quale svolge» sono sostituite dalle
seguenti «i quali svolgono»;
c) all’articolo
4, comma 4, primo periodo, dopo la parola: «colombaccio» sono aggiunte le
seguenti: «o altre specie inserite tra quelle cacciabili in regime di
deroga»;
d) all’articolo
5, comma 2, primo periodo, le parole: «la detenzione» sono sostituite dalle
seguenti: «l’utilizzo a fini venatori»;
e) all’articolo
5, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «specie» sono aggiunte seguenti: «di
cattura»;
f) All’articolo
19-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Le deroghe di cui al
comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA» sono aggiunte le seguenti «o altri
istituti riconosciuti a livello regionale, internazionale o di provincia
autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le
province autonome sono convenzionate»;
g) All’articolo
19-bis, comma 3, primo periodo, le parole: «la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la cui consistenza
sia in diminuzione».

 

Caccia & Dintorni – la redazioneimages

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