Pro Segugio Bg : collari elettronici per addestramento consentita la vendita ma non l’utilizzo. Un paradosso.
Anche a fronte dei recenti fatti di cronaca della appena trascorsa settimana, che hanno visto coinvolto un cacciatore per aver fatto uso del collare di addestramento ad impulsi elettronici per addestrare il proprio cane nel corso dell’attività venatoria, si ritiene quantomeno necessaria una serena, e quanto mai intellettualmente onesta, valutazione su questo assai delicato tema.
Nella società contemporanea nulla è divenuto oggetto di attenzione psico-sociale come la questione del benessere animale e, per contrapposizione, sono grandemente irritanti per la sensibilità collettiva, i casi di maltrattamento degli animali, che dal 2004 sono appunto sanzionati come reato.
Con la presente si vuole evidenziare che il maltrattamento degli animali è un fatto riprovevole, ma la sua sussistenza non può esclusivamente fondarsi sulla sensibilità delle persone: percettibilità emotiva che per sua natura è contestualizzata, e come tutti sappiamo, mutevole alle condizioni temporali ed economiche, ad esempio, basti semplicemente pensare al rapporto uomo-animale agli inizi del ‘900.
Per contro, dare una definizione indiscutibile ai concetti medico veterinari, tra cui quelli di benessere e maltrattamento, strettamente legati alla salute degli animali, è un’impresa davvero ardua, se non addirittura impossibile.
Infatti, questi aspetti clinici devono essere provati sulla base di una perizia scientifica prodotta da professionisti nel campo della scienza veterinaria.
Ed ormai, senza troppo sarcasmo, dovremmo esserci abituati ai risultati a cui pervengono le innumerevoli consulenze tecniche richieste dalla Magistratura per giungere ad un giudizio: non di rado le perizie su di uno stesso caso pervengono a conclusioni tutt’altro che univoche…
Dopo questa doverosa premessa, si può facilmente comprendere come anche la questione relativa alle possibili ripercussioni sulla salute del cane derivanti dall’utilizzo del collare ad impulsi elettronici a fini di addestramento non è di facile lettura, anzi ci si ritrova a percorrere un sentiero, scientificamente poco conosciuto, e dunque, molto scivoloso giurisprudenzialmente.
Sui diversi siti web e su altrettante testate giornaliste compaiono spesso articoli che riportano condanne per maltrattamento degli animali a carico dei proprietari che hanno fatto uso del collare elettrico, ma è bene inquadrare alcuni punti fermi della vicenda.
Nel 2006, a Roma, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato per mancanza di idonee valutazioni tecniche, un’ordinanza con la quale il Ministero della Salute intendeva proibire dell’uso del collare elettrico nell’addestramento dei cani: da qui il collare elettronico può essere venduto ed utilizzato su tutto il territorio italiano.
Nel dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha punito colui che faceva uso del collare elettronico a fini di addestramento, non per il più grave reato di maltrattamento degli animali, ma per il più lieve delitto – dal punto di vista della punizione – di “abbandono degli animali”, non ravvisando l’elemento del dolo nella condotta dell’addestratore che utilizzava questo strumento.
Sempre sull’argomento, alcune pronunce di quest’anno emesse dal Tribunale penale di Bologna hanno visto assolvere con formula piena, per insussistenza del fatto, degli addestratori che avevano correttamente impiegato il collare elettronico.
Non è per nulla fuori luogo, con una buona dose di pragmatismo, fare queste due semplici riflessioni interrogative: come è possibile dimostrare la volontà di voler procurare un danno ad un cane nel corso dell’attività di addestramento, se l’addestratore utilizza lo strumento così come fabbricato e secondo le istruzioni della casa produttrice?
Ed ancora, non è accettabile che uno Stato, da un lato consenta la produzione, la vendita, la detenzione e l’utilizzo dei collari elettrici, e dall’altro ne sanzioni penalmente l’uso.
Quesiti questi quasi paradossali ma, nel contempo, purtroppo, quanto mai reali.
Ma le invocate risposte sono da ritenersi necessarie – come polemicamente potrebbe osservare qualcuno – non solo per gli amanti della cinofilia, o per i cacciatori, o per gli Organi addetti alla Vigilanza, oppure per i Veterinari, ma unicamente e soprattutto per salvaguardare il benessere dei nostri ausiliari canini nel corso delle attività di addestramento.
Domande che, se come già detto in questi ultimi anni si sono acuite con il crescente sentimento della società nei confronti degli animali, in particolare quelli d’affezione, a cui appartengono a pieno titolo anche i cani da caccia, per trovare una risposta devono necessariamente continuare a confrontarsi con l’evoluzione tecnica dei collari elettronici, con la scienza medico veterinaria, e per connessione, con le pronunce intervenute in diversi gradi di giudizio sulla materia.
In conclusione, stante i punti cardinali fino a qui richiamati sulla questione, ancora tutta’altro che scevra da pregiudizi, il corretto uso del collare ad impulsi elettronici per finalità di addestramento è da ritenersi lecito.
Il Presidente Regione Lombardia Pro Segugio
DR. GIAN CARLO BOSIO
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