Appostamento fisso
Quella da appostamento fisso, o capanno, è una delle caccie più praticate nel nord Italia, con particolari radici e tradizioni in terra bresciana e bergamasca. E’ la caccia di chi fa uso di richiami vivi e che prevede, soprattutto in Lombardia e Veneto, l’ammissione stagionale di specie cacciabili in deroga nel periodo consentito e con un prelievo stabilito.
Legislazione – Normative
Tra le forme consentite di caccia c’è quella di appostamento che prevede quale prerogativa la possibilità di costruire in maniera stabile o temporanea un appostamento – che i cacciatori conoscono come capanno – ove attendere l’arrivo della selvaggina.
La normativa nazionale detta specifiche regole per la loro costituzione e le possibilità di caccia consentite.
Appostamenti fissi:
Hanno il carattere della stabilità temporanea e giuridicamente definiti come quelli “costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all’esercizio venatorio amplino per un’intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocate nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d’acqua naturali o artificiali”.
Gli appostamenti fissi si distinguono inoltre in:
– Appostamento fisso ordinario destinato alle attività di caccia alla piccola migratoria;
– Appostamento fisso per acquatici destinato alla caccia ad anatidi e trampolieri.
Tutte le tre tipologie prevedono una ulteriore distinzione se con utilizzo di richiami vivi e senza utilizzo di richiami vivi.
Tale distinzione deve essere opportunamente indicata all’atto della formale richiesta all’amministrazione competente.
Le distanze
La realizzazione degli appostamenti fissi prevede il rispetto di definite distanze.
Nello specifico devono essere realizzati a distanza non inferiore a:
– 400 metri dalle Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;
– 200 metri da altri appostamenti fissi.
Appostamenti al colombaccio
L’appostamento al colombaccio non è considerato appostamento fisso.
Art. 5 comma 5 L.157/92:
Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all’articolo 14, comma 12.
Art. 25 comma 6 L.R. 26/93:
Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.
Per la particolare tipologia di caccia degli appostamenti al colombaccio possono essere creati anche ulteriori capanni
che si trovino entro il raggio di 50 metri dal capanno principale. Gli appostamenti fissi non possono essere arbitrariamente creati,
ma occorre richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione Provinciale che ha valenza triennale.
Ovviamente essendo di fatto l’appostamento fisso un insediamento avente carattere di stabilità è necessario
dotarsi dell’autorizzazione del proprietario del terreno, nel quale insiste.
Gli appostamenti fissi devono essere contraddistinti da tabelle di segnalazione della loro presenza.
Il numero massimo di concessioni di appostamento fisso per ogni cacciatore è due.
Relativamente alla scelta delle forme di caccia esclusive sono disciplinati come segue:
Forma di caccia di tipo B – vi fanno parte gli appostamenti fissi con l’utilizzo di richiami vivi e gli appostamenti agli acquatici con l’utilizzo dei richiami vivi.
Forme di caccia di tipo C – vi appartengono gli appostamenti fissi al colombaccio con o senza richiami, gli appostamenti senza richiami vivi e gli appostamenti agli acquatici senza richiami vivi.
Per gli appostamenti con richiami vivi il massimo numero consentito degli stessi è di 40.
Appostamenti Temporanei
Sono appostamenti di caccia che non avendo il carattere della permanenza possono essere eliminati al termine della giornata venatoria.
Per la preparazione degli stessi, la legge tutela le attività agricole del luogo, definendo che per la loro creazione non possono essere utilizzate parti tagliate di piante da frutto o aventi comunque interesse economico (da legno).
Tali essenze possono essere convenientemente utilizzate, solo nel caso che siano residui di potatura.
Non possono inoltre essere utilizzate parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta.
Gli appostamenti temporanei possono perciò essere costruiti con parti di pianta non appartenenti alla flora protetta, residui di potatura o in alternativa con materiale sintetico; in entrambi i casi debbono avere il requisito della immediata rimovibilità.
La loro predisposizione deve rispettare alcune distanze minime:
– Non meno di 200 metri dagli appostamenti fissi.
– Non meno di 200 metri dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica.
– Non meno di 200 metri da altro appostamento temporaneo.
– Nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro. Nel caso di traiettoria di sparo verso tali strutture la distanza si innalza a non meno di 150 metri.
– Non meno di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie, strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali o interpoderali. Tale distanza in caso di sparo in direzione delle stesse si innalza a non meno di 150 metri.
Nella valutazione dell’appostamento occorre ulteriomente ricordare che è vietato sparare a non meno di 150 metri nella direzione di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, stabbi stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo- pastorale.
La predisposizione dell’appostamento temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa o del proprietario del fondo.
Il numero massimo di richiami vivi utilizzabili in appostamento temporaneo è di 10.
Divieti negli appostamenti fissi e temporanei
Negli appostamenti fissi e temporanei è fatto divieto di:
– Esercitare la caccia a coturnice, pernice rossa, starna, fagiano, lepre (fauna stanziale);
– Esercitare la caccia a beccaccia e beccaccino (fauna migratoria);
– Utilizzare e detenere richiami vivi accecati e/o mutilati;
– Utilizzare richiami acustici elettronici;
– Cacciare in botte.
Ringraziamo Fracca Demis di U.N. ENALCACCIA P.T. – Mantova per alcuni chiarimenti e delucidazioni in merito.
Caccia al merlo da capanno
Il merlo, il capanno, il fucile e le sue caratteristiche
E’ ormai divenuto una specie domestica. Lo si vede nelle siepi sotto casa, nei giardinetti, nell’orto e nelle aiuole in mezzo al traffico cittadino. Stiamo parlando del merlo. Un passeriforme cacciabile dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre. Pure essendo un migratore, il cui passo è identificabile tra la fine di settembre a tutto marzo, è di fatto divenuto una specie stanziale e il suo habitat in Italia è un po’ ovunque. E’ cacciato in forma vagante senza l’ausilio del cane o in appostamento fisso (ma anche temporaneo), servendosi anche di richiami vivi. Si caccia ovviamente con fucili a canna liscia, caricati con cartucce a pallini massimo del 10/12.
7 Commenti
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at 17:25
mi risulta che la caccia agli acquatici con la tina sia prevista dalla legge 1995
la tina è la definizione di botte dunque perchè dovrebbe essere vietata?
at 08:05
Buongiorno, per quanto riguarda gli appostamenti fissi per la minuta selvaggina, devono rispettare la distanza di 400 metri dalla zona di ripopolamento e cattura? Anche le concessioni vecchie? Se si, di quanto vecchie, cioè di quando è la legge? E comunque deve rispettare questa distanza anche uno spostamento di appostamento?
at 15:24
Buonasera, vorrei sapere qual è la distanza minima da rispettare in caso di caccia da appostamento fisso (capanno) se si spara in direzione di una serra da orto. Grazie mille.
at 12:07
200 mt
at 16:21
Buongiorno, vorrei sapere quale distanza deve esserci tra un capanno (appostamento fisso) e una abitazione.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
at 14:57
Ho cambiato forma di caccia prima andavo vagante con il cane,adesso voglio fare capanno fisso con richiamo posso cacciare nel capanno di mio cognato anche se lui non ha rinnovato la sua licenza di caccia?
at 18:46
Se si è pagato per il capanno – la tassa di concessione regionale – si