Brescia : calendario stagione 2021-2022
BRESCIA- Di seguito il testo integrale del calendario venatorio 2021/22 che v’invitiamo a leggere Calendario Provincia di Brescia
Brescia ATC Unico – Dal 19 settembre al 2 ottobre si potrà cacciare la selvaggina vagante e la migratoria solo fino alle 12. Dopo le 12 è consentita la forma di caccia alla sola migratoria da appostamento fisso o temporaneo. Entra in vigore anche il “meteo Beccaccia”. Invariato il prelievo dell’ allodola.
Brescia – la stagione venatoria inizierà dal 19 settembre – E’ stato varato un calendario regionale molto dettagliato e conforme a quelli che sono i pareri ISPRA, mantenendo però la volontà di andare incontro alle esigenze delle associazioni e di tutti i cacciattori. In attesa che ci vengano trasmesse tutte le integrazioni, per ogni singola provincia, pubblichiamo quelle che riguardano la Provincia di Brescia.
BRESCIA – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
Brescia – PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI BRESCIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA.
ATC: UNICO
CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA
Brescia – Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l’attività
venatoria si svolge come di seguito riportato.
Per quanto concerne le disposizioni inerenti all’attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme
collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre
specie stanziali, nonché l’eventuale preapertura della caccia in settembre, si rimanda agli specifici
provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.
In relazione alla definizione dei distretti di gestione della Coturnice (Alectoris graeca), ai sensi del Piano di
gestione nazionale di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15.02.2018, si rinvia a successivo
provvedimento di Regione Lombardia.
In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell’art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si
rimanda all’eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)
Brescia -Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l’attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata
sino al 30.09.2021 compreso.
La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l’orario di inizio giornaliero di caccia
riportato sul tesserino venatorio regionale.
Salvaguardia della beccaccia in occasione di “ondate di gelo”: per la salvaguardia delle popolazioni svernanti
della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n.
9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia”.
2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC UNICO
2.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE
SPECIE
PERIODO DI CACCIA
CARNIERE
GIORNALIERO
CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE
(Sylvilagus floridanus)
Dal 19.09.2021 al
30.12.2021 2 Non previsto
CONIGLIO SELVATICO
(Oryctolagus cuniculus)
Dal 19.09.2021 al
30.12.2021
2 Non previsto
PERNICE ROSSA
(Alectoris rufa)
Dal 19.09.2021 al
08.12.2021
2 15
STARNA
(Perdix perdix)
Dal 19.09.2021 al
08.12.2021
LEPRE COMUNE
(Lepus europaeus)
Dal 19.09.2021 al
08.12.2021– Prelievo
subordinato a un piano
proposto dall’ATC e
autorizzato dalla
Struttura AFCP. Se entro
il 15.11.2021 non sarà
registrato il prelievo di
almeno l’80% del totale
autorizzato, il piano
avrà termine.
FAGIANO
(Phasianus colchicus)
Dal 19.09.2021 al
30.12.2021
2 20
VOLPE
(Vulpes vulpes)
Dal 19.09.2021 al
31.01.2022 con
limitazione dal
09.12.2021 al
31.01.2022 solo in squadra secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su
proposta dell’ATC.
2 Non previsto
2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI
L’attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 19.08.2021 al 12.09.2021 per cinque
giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì) ed è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale
con indicata l’iscrizione all’ATC o della ricevuta di versamento all’ATC della quota di iscrizione corrispondente
al tipo di caccia prescelto.
Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani
di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con
le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle
prime due settimane di luglio.
2.3. ALTRE DISPOSIZIONI
Brescia – Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, dal 19.09.2021 al 02.10.2021 compreso, la caccia vagante in ATC alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia è consentita alla sola migratoria con appostamento fisso e temporaneo.
Con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, la caccia vagante alla stanziale, compreso il cinghiale, è vietata anche sui territori dell’ATC ricadenti in Comunità montane.
Dopo l’8.12.2021 è vietato l’utilizzo del cane da seguita, salvo che per forme di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (cinghiale e volpe).
BRESCIA – Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta
esclusivamente:
• nelle paludi, negli stagni e negli specchi d’acqua artificiali predisposti per almeno tutta l’annata e relative
rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
• nei seguenti laghi e corsi d’acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell’onda:
– Laghi di Garda e Iseo;
– Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
– Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
– Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
– Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
– Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto
Fiesse.
Fatte salve le limitazioni di cui al punto precedente, dal 01.01.2022 al 31.01.2022 la beccaccia e il beccaccino
sono cacciabili esclusivamente nei giorni di sabato e domenica su tutto il territorio dell’ATC Unico.
Dal 01.01.2022 al 31.01.2022, la caccia da appostamento temporaneo è consentita per tre giorni
settimanali a scelta, su tutto il territorio dell’ATC, esclusivamente alle seguenti specie: alzavola,
germano reale, codone, fischione, folaga, pavoncella, cesena, colombaccio, gazza, cornacchia grigia,
cornacchia nera, ghiandaia e tordo sassello. La data di chiusura della caccia ad alcune specie di
Corvidi potrà essere anticipata in subordine all’eventuale anticipo della data di apertura, stabilito
con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.
3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N.3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLESABBIA E N. 8 ALTO GARDA
3.1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE
SPECIE PERIODO DI CACCIA CARNIERE GIORNALIERO CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE
(Sylvilagus floridanus)
Mercoledì e domenica
Zona B
Dal 19.09.2021 al 28.11.2021
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021
2 Non previsto
CONIGLIO
SELVATICO
(Oryctolagus cuniculus)
Mercoledì e domenica
Zona B
Dal 19.09.2021 al 28.11.2021
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021
2 Non previsto
PERNICE ROSSA
(Alectoris rufa)
Mercoledì e domenica
Zona B
Dal 19.09.2021 al 28.11.2021
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021
Nel CAC n. 7 la caccia alla pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di
abbattimento della fauna stanziale tipica alpina
STARNA
(Perdix perdix)
Mercoledì e domenica
Zona B
Dal 19.09.2021 al 28.11.2021
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021
Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia alla starna è vietata dopo la chiusura dei piani di abbattimento della fauna stanziale tipica alpina
2 15
LEPRE COMUNE
(Lepus europaeus)
Mercoledì e domenica
Zona B
dal 19.09.2021 (nel CAC4 dal
03.10.2021) al 28.11.2021
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021 – Il piano di prelievo viene chiuso qualora non venga prelevato
almeno l’80% dei capi autorizzati entro l’80% del periodo totale concesso. Tale previsione riguarda anche la lepre bianca
8 (di cui al
massimo 2 di lepre
bianca)
FAGIANO
(Phasianus colchicus)
Mercoledì e domenica
Zona B
Dal 19.09.2021 al 28.11.2021
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021
Nei CAC n. 6 e n. 7 la caccia al
fagiano è vietata dopo la
chiusura dei piani di
abbattimento della fauna
stanziale tipica alpina
2 20
VOLPE
(Vulpes vulpes)
Mercoledì, sabato e domenica
Zona B
dal 19.09.2021 al 30.01.2022
Dopo la chiusura dei piani di prelievo della lepre e comunque dopo il 28.11.2021, sino al 30.01.2022, solo
in squadra, secondo regolamento provinciale di Brescia, autorizzato dalla Struttura AFCP su proposta dei CAC
Zona A
dal 03.10.2021 al 28.11.2021
3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI
L’allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con
indicata l’iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al
tipo di caccia prescelto.
Nel mese di agosto, nell’intero territorio del CAC n. 8, è vietato l’addestramento e l’allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.
L’addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:
In Zona B:
• CAC n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5, dal 21.08.2021 al 12.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
• CAC n. 4 dal 21.08.2021 al 15.09.2021 (periodo addestramento cani da seguita e cani da ferma),
esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
• CAC n. 7 dal 22.08.2021 al 12.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
• CAC n. 6 dal 18.08.2021 al 18.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
• CAC n. 8 dal 01.09.2021 al 15.09.2021, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.
In Zona A:
Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC:
Periodo consentito per addestramento cani da seguita
Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno Dal 05.09 al 22.09.2021 Dal 05.09 al 22.09.2021
n. 2 – Edolo Sempre vietato Dal 05.09 al 22.09.2021
n. 3 – Media Valle Camonica Dal 05.09 al 15.09.2021 Dal 05.09 al 22.09.2021
n. 4 – Bassa Valle Camonica
Dal 05.09 al 29.09.2021 Dal 05.09 al 29.09.2021
n. 5 – Sebino Dal 05.09 al 15.09.2021 Dal 05.09 al 15.09.2021
n. 6 – Valle Trompia Dal 05.09 al 15.09.2021 Dal 05.09 al 15.09.2021
n. 7 – Valle Sabbia Dal 05.09 al 15.09.2021 Dal 15.09 al 29.09.2021
n. 8 – Alto Garda Dal 01.09 al 15.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda
Bresciano
Dal 01.09 al 15.09.2021 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda
Bresciano
Al di fuori del periodo in cui è consentita l’attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito
esclusivamente l’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità
previste dall’art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni: nella Zona B
dei CAC n. 2, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 è vietata il lunedì e, oltre ad aprile e maggio, anche nel mese di giugno.
3.2. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:
2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.
3.3. ALTRE DISPOSIZIONI
6
In zona A:
La caccia vagante, con o senza l’uso del cane, è consentita dal 03.10.2021 al 28.11.2021, nei giorni di
mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia al cinghiale e alla volpe, consentita anche nella giornata di
sabato e fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi del r.r. 16/2003.
La caccia da appostamento fisso è consentita dal 19.09.2021 al 30.12.2021.
In zona B:
La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, anche con l’uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita
dal 19.09.2021 al 30.12.2021 per tre giorni settimanali a scelta. La caccia da appostamento temporaneo è
consentita non oltre il limite superiore della vegetazione d’alto fusto.
La caccia da appostamento fisso è consentita dal 19.09.2021 al 30.12.2021. Limitatamente alle specie tordo
sassello e cesena è consentita anche dal 01.01.2022 al 30.01.2022, per i soli appostamenti autorizzati alla
data del 30.12.2021.
Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003
sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia
n. 2465 del 26.02.2020. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e
comunicate alla struttura AFCP.
Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:
– È vietato l’uso del cane da seguita dopo il 28.11.2021 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia
autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
– È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte
coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e
pernice bianca.
CAC n. 2
– Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone
(con esclusione della conca dei laghi d’Avio) e una nel comune di Malonno.
– È vietata ogni forma d’uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
o zona della Val Malga in Comune di Sonico;
o zona di Sant’Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
o zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d’uso del
cane fino al 07.11.2021 compreso. Dopo tale data, è consentito l’uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;
– Limitatamente alla zona A, è vietato l’uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della
lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), nonché del cane
da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua e, comunque,
oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo
del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel
tragitto per e dall’appostamento stesso.
CAC n. 3
– È vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti
salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca
e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m.,
dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del cane da cerca e
riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e
dall’appostamento stesso.
CAC n. 4
– È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate dei comuni di Esine e Gianico.
7
– Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l’ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento
denominata BS-BG, è istituita un’area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di
qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e
temporaneo.
– E’ vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre
bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del
cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua dopo la
chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del cane da cerca e riporto per
chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall’appostamento
stesso.
CAC n. 5
– E’ vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre
bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale).
– È fatto salvo l’utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché
tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall’appostamento stesso.
CAC n. 6
– Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell’avifauna tipica alpina, è vietato l’uso di qualsiasi
cane con l’esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di
prelievo.
CAC n. 7
– È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.
– È vietato l’uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti
salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da
cerca e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di
prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia
da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall’appostamento stesso.
Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l’uso del cane da
seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce
autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la
vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura
del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del cane da cerca e riporto per chi
pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall’appostamento
stesso.
CAC n. 8
Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 “Alto Garda Bresciano”, sono vietati:
– l’utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente
Proalio in comune di Magasa;
– la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2021 compreso, fatta eccezione per la caccia di
selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
– l’utilizzo del cane per la caccia vagante all’avifauna migratoria sino al 30.09.2021 compreso, fermo restando
che il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria, non può utilizzare il cane in Zona
A di maggior tutela;
– la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel
periodo in cui sia in corso l’eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.
I cacciatori soci:
• del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l’attività venatoria anche nella
porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo
economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell’iscrizione al CAC n. 7 unicamente
nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l’obbligo di rispettare la
pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con
decreto del competente dirigente dell’UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati.
I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche
nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota.
Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l’uso del
cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi
di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca
e riporto oltre la vegetazione d’alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600
m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell’avifauna tipica alpina. È fatto salvo l’utilizzo del
cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio
nel tragitto per e dall’appostamento stesso.
• Del CAC n. 5 possono esercitare l’attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del
comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani
di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.
• Del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l’attività venatoria anche sul
versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel
rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.
Sino al 30.12.2021 nella sola Zona B, è consentito l’uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto
esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest’ultimo limitatamente
alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:
CAC
ZONE per la caccia al fagiano dal 01.12.2021 al 30.12.2021
n. 3
Media Valle
Camonica
Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC)
nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo,
Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4
Bassa Valle Camonica
Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell’onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell’onda del fiume Oglio
n. 5
Sebino
Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale
Marasino e Zone
n. 6
Valle Trompia
Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC)
nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7
Valle Sabbia
Tutta la Zona B
Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e
riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in
parte, nei seguenti territori:
CAC ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Tutto il comparto A
9
Sebino
n. 6
Valle Trompia
Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).
n. 7
Valle Sabbia
Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero
di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
La caccia vagante all’avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l’uso del cane, è vietata nel raggio
di 1000 metri dalla sommità del Colle San Zeno Foppella in territorio dei comuni di Pezzaze, Pisogne e
Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Giogo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e
Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).
Il cacciatore che esercita la caccia alla lepre comune, coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice
bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente
predisposto dal CAC e sul quale è riportata la dicitura “a soli fini statistici” la zona dove, in quel giorno
specifico, intende effettuare il prelievo. Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata
la fascetta prevista dall’articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della
fascetta comporterà anche l’applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le
singole specie.
Inoltre, non appena abbattuti, ai predetti capi deve essere applicata la fascetta prevista dall’articolo 15 del
Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l’applicazione del
risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.
3.4. VALICHI MONTANI
I valichi montani presenti nel territorio bresciano sono quelli indicati nella Deliberazione consiliare n.
24/48/96 dell’1.09.1996, integrati con il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, in conformità alla
Deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia del 31.03.2009, n. 17 e con i valichi Passo del Tonale, Passo
di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola, istituiti con D.c.r. 10 settembre 2020 – n. XI/1396.
Per la conferma dei valichi montani preesistenti, si rimanda alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 1883
del 18.05.2021, adottata ai sensi dell’art. 43, comma 3 della l.r. 26/93 e in ottemperanza alla sentenza del
TAR Lombardia n. 2342 del 28.11.2020.
3.5. CACCIA E ATTIVITA’ CINOFILE NEI SITI NATURA 2000
Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima,
Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.
Nel mese di gennaio 2022, nella Zona di protezione speciale IT2070402 “Alto Garda Bresciano” l’attività
venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati
da Regione Lombardia
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