Capanni e anellini la proposta che dovrà passare attraverso il Consiglio regionale . Si all’addestramento cani
Capanni e anellini – Sono due le proposte di modifica alla Legge 26 apportate dalla Regione Lombardia : la prima riguarda la proroga di un anno per le autorizzazioni dei capanni in scadenza in questa e anche nella prossima stagione – la seconda è invece riguarda l’annosa questione degli anellini inamovibili sui richiami vivi e di come andranno fatti i controlli a partire dalla stagione 2021/22
Capanni e anellini : le modifiche alla Legge 26/93 saranno discusse e votate dal Consiglio regionale entro la fine di maggio.
Capanni – Modifica all’ articolo 25 della l.r. 26/93 la Regione Lombardia ha disposto che in ragione del cospicuo numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza nella stagione venatoria 2021/22 e 2022/23 e della particolare complessità delle correlate attività istruttorie, la validità di tali autorizzazioni è prorogata di 12 mesi
Anellini – Modifica all’ articolo 48 della l.r. 26/93 comma 6 bis la regione Lombardia le parole “attività di vigilanza e controllo” sono sostituite dalle seguenti :” L’ attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1 bis e 3 dell’ articolo 26 è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino inamovibile sull’esemplare e deve essere effettuata” (leggere testo attuale)
Fonte Regione Lombardia
Il Presidente Fontana ha firmato l’ordinaza nella quale si autorizza anche l’ addestramento cani in Regione
Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di
Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai cacciatori aventi titolo, all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, all’esercizio venatorio di selezione e al controllo, nonché di tutte le attività complementari quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati
feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto
della normativa di settore;
c) L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica, nonché tutte le attività complementari, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non sono consentite ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
C&D
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