Sentenza storica del TAR Lombardia – In data 7 ottobre il TAR Lombardia sezione II ha pubblicato la sentenza 2298/2024 in relazione al ricorso avente ad oggetto l’annullamento, tra le altre, della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2774 del 15 luglio 2024, concernente le “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025”.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo ha dichiarato in parte improcedibile e lo ha respinto per la parte restante.
Come ricorderete, AB – Agrivenatoria Biodiversitalia, aveva dato incarico ai suoi legali di costituirsi con un atto di intervento ad opponendum contro il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste sui calendari venatori (in Lombardia ed altre regioni), in particolare per quanto concerne i riferimenti l’art. 9 della Costituzione. Dette associazioni, nel ricorso, sostenevano la tesi per cui l’intero calendario venatorio andasse considerato illegittimo, ritenendo la caccia non più compatibile con il dettato costituzionale, alla luce di una lettura distorta delle modifiche all’art. 9.
AB, soprattutto a seguito del convegno sull’art. 9 della Costituzione organizzato a luglio in Coldiretti insieme a Fondazione UNA, ha deciso di prendere una posizione decisa sull’argomento, servendosi di alcuni dei migliori costituzionalisti nazionali.
E la sentenza del TAR ha confermato in toto le considerazioni avanzate nella nostra memoria.
Di particolare rilevanza è senza dubbio quanto chiarito nel passaggio contenuto nel dispositivo della sentenza che riportiamo di seguito:
Viene chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme di legge statali (articoli 1, commi 2 e 3 e 18 della legge n. 157 del 1992) e regionali (articolo 40 della legge regionale – LR n. 26 del 1993 e intera LR n. 17 del 2004) sulla caccia, per l’asserito contrasto delle medesime con l’art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Secondo le ricorrenti la nuova norma costituzionale, avente piena e diretta efficacia, vieterebbe la caccia, in quanto l’attività venatoria si porrebbe in ogni caso in contrasto con la tutela degli animali. La questione di legittimità costituzionale, così come prospettata, appare manifestamente infondata.
Ulteriore importante elemento contenuto nel testo è rappresentato da quanto segue:
Innanzi tutto la norma dell’art. 9 della Costituzione, ancorché inserita nei Principi Fondamentali di quest’ultima, appare di carattere programmatico e non immediatamente precettivo, creando una riserva di legge statale sulle modalità di tutela degli animali e rinviando quindi l’individuazione concreta di tali forma di tutela alle scelte del legislatore statale.
Peraltro appare evidente che nell’esercizio del proprio potere normativo, il legislatore dovrà necessariamente bilanciare l’interesse alla tutela animale con altri valori costituzionali, visto che nel nostro ordinamento i valori fondamentali sono in rapporto di reciproca integrazione, senza che uno di essi possa assumere valenza assoluta verso gli altri; in altri termini occorre evitare che nell’ordinamento emergano quelli che, con efficace espressione, sono definiti come “diritti tiranni” (cfr. sulla necessità del bilanciamento degli “interessi costituzionalmente protetti”, la sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 2012, punti 4.1 e seguenti della parte in “diritto”).
Non si dimentichi poi l’ordinamento dell’Unione Europea (UE) non pare vietare la caccia.
Questa sentenza rappresenta un grande successo e un ottimo precedente: il TAR Milano ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sull’attività venatoria sollevata dalle associazioni animaliste e ha confermato quanto emerso dal convegno svolto a Roma nel luglio scorso, dove sull’argomento si erano espressi autorevoli costituzionalisti per affermare la necessità di un corretto bilanciamento degli interessi da parte del legislatore nell’attuazione del dettato dell’art. 9 della costituzione
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